Pubblicità
della Professione Art.
1 (Definizione
generale) 1. È ammessa la pubblicità mediante targhe apposte sull’edificio nel quale il professionista svolge l’attività e mediante inserzioni sugli elenchi telefonici. Tale disposizione è estesa anche alle associazioni fra professionisti, alle iscrizioni su carta intestata, sui biglietti da visita e sulle pagine Web di Internet. Art.
2 (Domanda) 1.
Va redatta una domanda di autorizzazione indirizzata al Sindaco del Comune
competente per il territorio dove si intende pubblicizzare la professione.
Tale domanda deve essere corredata da una descrizione dettagliata del
tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio pubblicitario
e deve essere inoltrata tramite il Consiglio Regionale dell’Ordine, il
quale, previo nulla osta, dovrà trasmetterla entro trenta giorni al
Sindaco di cui sopra. 2. Gli psicologi provenienti da altri Ordini, che intendano reclamizzare la propria attività nel territorio di competenza dell’Ordine del Lazio dovranno presentare a quest’ultimo il certificato di iscrizione rilasciato dal proprio Consiglio Regionale. Art.
3 (Caratteristiche
generali) 1.
Le targhe e le inserzioni possono contenere le seguenti informazioni: I.
nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del
professionista e orario delle visite e di apertura al pubblico; II.
titoli di studio: a)
titoli di laurea come 'psicologo' o 'dottore in psicologia' (tali diciture
sono consentite solo a coloro che sono regolarmente iscritti all’Albo)
con l’eventuale menzione dell’indirizzo specifico: —
'dottore in psicologia ad indirizzo Applicativo', 'dottore in psicologia
ad indirizzo Didattico' e 'dottore in psicologia ad indirizzo
Sperimentale' (per coloro che si sono laureati con il vecchio
ordinamento); —
'dottore in psicologia ad indirizzo di Psicologia Generale e Sperimentale',
'dottore in psicologia ad indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità',
'dottore in psicologia ad indirizzo di Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione', 'dottore in psicologia ad indirizzo di Psicologia del
Lavoro e delle Organizzazioni' (per coloro che si sono laureati con il
nuovo ordinamento); b)
titoli di specializzazione o di formazione post laurea - senza
abbreviazioni che possano indurre in equivoco - come 'psicologo clinico',
'psicologo-psicoterapeuta' oppure 'specialista in .....' (materia della
scuola di specialità universitaria) oppure 'psicologo in ...' (area,
setting e modello di riferimento come più in basso specificato nel
paragrafo delle 'caratteristiche specifiche'), etc.; III.
titoli di carriera e accademici, come 'psicologo dirigente', 'professore
in ....' (materia di insegnamento in psicologia), etc.; IV.
onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato come 'Cavaliere', cariche
istituzionali, etc. Art.
4 (Caratteristiche
specifiche) 1.
I criteri che regolamentano la pubblicità professionale dello psicologo
si articolano su due diverse aree e/o competenze: a)
attività non sanitaria in ambito psicologico, ex art. 1 legge 56/89, che,
non essendo soggetta alla legge 175/92, è soggetta alla regolamentazione
ordinistica, al fine di permettere una pubblicità più puntuale ed
informativa rispetto alla più generale qualifica di psicologo; b) attività Sanitaria in ambito psicologico-clinico e psicoterapeutico, ex artt. 3 e 35 legge 56/89, soggette alla legge 175/92 e alla conseguente specifica regolamentazione applicativa dell’Ordine Regionale. Art.
5 (Attività
non sanitaria in ambito psicologico) 1.
Coloro che svolgono attività Psicologica, ex art. 1 della legge 56/89,
sono tenuti ad osservare integralmente le disposizioni della presente
delibera consiliare. 2.
Le targhe e le inserzioni possono contenere le seguenti informazioni: a)
titoli di studio come specificato nel precedente paragrafo delle
caratteristiche generali; b)
per una maggiore chiarezza nei confronti del cliente il professionista può
fare menzione all’area della disciplina specifica che esercita:
'psicologia del lavoro e dell’organizzazione', 'psicologia dello sport',
'psicologia dei contesti educativi', 'psicologia giuridica', 'psicologia
di comunità', 'psicologia ambientale', 'marketing e pubblicità', 'ricerca'. 3. In questo caso il professionista deve presentare una dichiarazione nella quale attesti di avere svolto una formazione e/o l’attività nella specifica area per un periodo complessivamente non inferiore alla durata legale dei relativi corsi universitari di specializzazione e comunque per almeno 4 anni. Art.
6 (Attività
sanitaria in ambito psicologico-clinico e psicoterapeutico) 1.
Coloro che svolgono attività psicologico-cliniche e psicoterapeutiche
sono tenuti ad osservare integralmente le disposizioni di cui alla legge
175/92 integrate dalla seguente normativa deliberata dal Consiglio
dell’Ordine del Lazio. 2.
Per quanto attiene le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne ed
inserzioni, la presente normativa fa fede a quanto disposto dal Decreto
del Ministero della Sanità n°657/94. 3.
Le targhe e le inserzioni possono contenere le seguenti informazioni: a)
la dicitura 'psicologo psicoterapeuta' è consentita a coloro che hanno
ottenuto il riconoscimento dell’attività psicoterapeutica da parte
dell’Ordine in base all’art. 35 della legge 56/89, o che sono in
possesso di un attestato di formazione in psicoterapia riconosciuto in
base all’art. 3 della legge 56/89; b)
la dicitura 'specialista in psicologia clinica' o 'psicologo clinico' con
l’eventuale menzione dell’indirizzo specifico - 'individuale e di
gruppo' oppure 'intervento nelle istituzioni' - o altre specializzazioni
riconosciute è consentita solo a coloro che hanno conseguito il titolo di
specialista presso corsi di specializzazione universitari; c)
la dicitura di 'specialista in psicologia del ciclo vitale' con
l’eventuale menzione dell’indirizzo specifico - 'psicologia del
bambino, dell’adolescente, della famiglia' oppure 'psicologia
dell’adulto e dell’anziano' o ancora 'psicologia dei disturbi
cognitivi e dell’handicap' - o altre specializzazioni riconosciute è
consentita solo a coloro che hanno conseguito il titolo di specialista
presso corsi di specializzazione universitari. 4.
Per una maggiore chiarezza nei confronti del cliente si potrà, in base a
quanto stabilito dall’art. 4 della legge 175/92, fare menzione della
disciplina specifica che si esercita, definendo il setting o l’area di
intervento: a)
'terapia individuale', terapia di gruppo', 'terapia familiare e/o di
coppia', 'terapia infantile e/o dell’adolescente' e il modello
teorico-clinico di riferimento scelto tra i seguenti elencati; b)
'dinamico-analitica', 'cognitivo-comportamentale', 'sistemico-relazionale',
'umanistico-esistenziale', 'psicoterapia corporea'. 5.
In questo caso il professionista deve presentare una dichiarazione che
attesti di avere svolto una specifica formazione e/o l’attività nel
setting o area di intervento e nello specifico modello di riferimento per
un periodo non inferiore alla durata legale dei corsi universitari di
specializzazione e comunque per almeno 4 anni. 6.
Quanto sopra definito agli artt. 5 e 6 è valido anche per gli studi
professionali associati con la definizione che segue: a)
in caso di 'studio di psicologia', di 'psicologia clinica', di 'psicoterapia',
etc. deve seguire il nominativo del professionista, con la possibilità di
menzionare i titoli, l’area, il setting e il modello teorico-clinico
della disciplina specifica che viene esercitata; b)
in caso di 'studi associati di psicologia', di 'psicologia clinica', di 'psicoterapia',
etc. devono seguire i nominativi dei professionisti, con la possibilità
di menzionare i titoli, l’area, il setting e il modello teorico-clinico
della disciplina specifica che viene esercitata; c) per tutti gli altri casi (Centro 'XY', Associazione 'XY', sigla 'XY') si può pubblicizzare nella seguente maniera: 'nome' e 'cognome', 'psicologo' o 'psicologo-psicoterapeuta' o 'psicologo clinico' presso il Centro 'XY' (o altra definizione), con la possibilità di menzionare i titoli, l’area, il setting e il modello teorico-clinico della disciplina specifica che viene esercitata.
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