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Pubblicità della Professione
Atto di Indirizzo sulla Pubblicità della Professione di Psicologo

Art. 1

(Definizione generale)

1. È ammessa la pubblicità mediante targhe apposte sull’edificio nel quale il professionista svolge l’attività e mediante inserzioni sugli elenchi telefonici. Tale disposizione è estesa anche alle associazioni fra professionisti, alle iscrizioni su carta intestata, sui biglietti da visita e sulle pagine Web di Internet.

Art. 2

(Domanda)

1. Va redatta una domanda di autorizzazione indirizzata al Sindaco del Comune competente per il territorio dove si intende pubblicizzare la professione. Tale domanda deve essere corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio pubblicitario e deve essere inoltrata tramite il Consiglio Regionale dell’Ordine, il quale, previo nulla osta, dovrà trasmetterla entro trenta giorni al Sindaco di cui sopra.

2. Gli psicologi provenienti da altri Ordini, che intendano reclamizzare la propria attività nel territorio di competenza dell’Ordine del Lazio dovranno presentare a quest’ultimo il certificato di iscrizione rilasciato dal proprio Consiglio Regionale.

Art. 3

(Caratteristiche generali)

1. Le targhe e le inserzioni possono contenere le seguenti informazioni:

I. nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite e di apertura al pubblico;

II. titoli di studio:

a) titoli di laurea come 'psicologo' o 'dottore in psicologia' (tali diciture sono consentite solo a coloro che sono regolarmente iscritti all’Albo) con l’eventuale menzione dell’indirizzo specifico:

— 'dottore in psicologia ad indirizzo Applicativo', 'dottore in psicologia ad indirizzo Didattico' e 'dottore in psicologia ad indirizzo Sperimentale' (per coloro che si sono laureati con il vecchio ordinamento);

— 'dottore in psicologia ad indirizzo di Psicologia Generale e Sperimentale', 'dottore in psicologia ad indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità', 'dottore in psicologia ad indirizzo di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione', 'dottore in psicologia ad indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni' (per coloro che si sono laureati con il nuovo ordinamento);

b) titoli di specializzazione o di formazione post laurea - senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco - come 'psicologo clinico', 'psicologo-psicoterapeuta' oppure 'specialista in .....' (materia della scuola di specialità universitaria) oppure 'psicologo in ...' (area, setting e modello di riferimento come più in basso specificato nel paragrafo delle 'caratteristiche specifiche'), etc.;

III. titoli di carriera e accademici, come 'psicologo dirigente', 'professore in ....' (materia di insegnamento in psicologia), etc.;

IV. onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato come 'Cavaliere', cariche istituzionali, etc.

Art. 4

(Caratteristiche specifiche)

1. I criteri che regolamentano la pubblicità professionale dello psicologo si articolano su due diverse aree e/o competenze:

a) attività non sanitaria in ambito psicologico, ex art. 1 legge 56/89, che, non essendo soggetta alla legge 175/92, è soggetta alla regolamentazione ordinistica, al fine di permettere una pubblicità più puntuale ed informativa rispetto alla più generale qualifica di psicologo;

b) attività Sanitaria in ambito psicologico-clinico e psicoterapeutico, ex artt. 3 e 35 legge 56/89, soggette alla legge 175/92 e alla conseguente specifica regolamentazione applicativa dell’Ordine Regionale.

Art. 5

(Attività non sanitaria in ambito psicologico)

1. Coloro che svolgono attività Psicologica, ex art. 1 della legge 56/89, sono tenuti ad osservare integralmente le disposizioni della presente delibera consiliare.

2. Le targhe e le inserzioni possono contenere le seguenti informazioni:

a) titoli di studio come specificato nel precedente paragrafo delle caratteristiche generali;

b) per una maggiore chiarezza nei confronti del cliente il professionista può fare menzione all’area della disciplina specifica che esercita: 'psicologia del lavoro e dell’organizzazione', 'psicologia dello sport', 'psicologia dei contesti educativi', 'psicologia giuridica', 'psicologia di comunità', 'psicologia ambientale', 'marketing e pubblicità', 'ricerca'.

3. In questo caso il professionista deve presentare una dichiarazione nella quale attesti di avere svolto una formazione e/o l’attività nella specifica area per un periodo complessivamente non inferiore alla durata legale dei relativi corsi universitari di specializzazione e comunque per almeno 4 anni.

Art. 6

(Attività sanitaria in ambito psicologico-clinico e psicoterapeutico)

1. Coloro che svolgono attività psicologico-cliniche e psicoterapeutiche sono tenuti ad osservare integralmente le disposizioni di cui alla legge 175/92 integrate dalla seguente normativa deliberata dal Consiglio dell’Ordine del Lazio.

2. Per quanto attiene le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne ed inserzioni, la presente normativa fa fede a quanto disposto dal Decreto del Ministero della Sanità n°657/94.

3. Le targhe e le inserzioni possono contenere le seguenti informazioni:

a) la dicitura 'psicologo psicoterapeuta' è consentita a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’attività psicoterapeutica da parte dell’Ordine in base all’art. 35 della legge 56/89, o che sono in possesso di un attestato di formazione in psicoterapia riconosciuto in base all’art. 3 della legge 56/89;

b) la dicitura 'specialista in psicologia clinica' o 'psicologo clinico' con l’eventuale menzione dell’indirizzo specifico - 'individuale e di gruppo' oppure 'intervento nelle istituzioni' - o altre specializzazioni riconosciute è consentita solo a coloro che hanno conseguito il titolo di specialista presso corsi di specializzazione universitari;

c) la dicitura di 'specialista in psicologia del ciclo vitale' con l’eventuale menzione dell’indirizzo specifico - 'psicologia del bambino, dell’adolescente, della famiglia' oppure 'psicologia dell’adulto e dell’anziano' o ancora 'psicologia dei disturbi cognitivi e dell’handicap' - o altre specializzazioni riconosciute è consentita solo a coloro che hanno conseguito il titolo di specialista presso corsi di specializzazione universitari.

4. Per una maggiore chiarezza nei confronti del cliente si potrà, in base a quanto stabilito dall’art. 4 della legge 175/92, fare menzione della disciplina specifica che si esercita, definendo il setting o l’area di intervento:

a) 'terapia individuale', terapia di gruppo', 'terapia familiare e/o di coppia', 'terapia infantile e/o dell’adolescente' e il modello teorico-clinico di riferimento scelto tra i seguenti elencati;

b) 'dinamico-analitica', 'cognitivo-comportamentale', 'sistemico-relazionale', 'umanistico-esistenziale', 'psicoterapia corporea'.

5. In questo caso il professionista deve presentare una dichiarazione che attesti di avere svolto una specifica formazione e/o l’attività nel setting o area di intervento e nello specifico modello di riferimento per un periodo non inferiore alla durata legale dei corsi universitari di specializzazione e comunque per almeno 4 anni.

6. Quanto sopra definito agli artt. 5 e 6 è valido anche per gli studi professionali associati con la definizione che segue:

a) in caso di 'studio di psicologia', di 'psicologia clinica', di 'psicoterapia', etc. deve seguire il nominativo del professionista, con la possibilità di menzionare i titoli, l’area, il setting e il modello teorico-clinico della disciplina specifica che viene esercitata;

b) in caso di 'studi associati di psicologia', di 'psicologia clinica', di 'psicoterapia', etc. devono seguire i nominativi dei professionisti, con la possibilità di menzionare i titoli, l’area, il setting e il modello teorico-clinico della disciplina specifica che viene esercitata;

c) per tutti gli altri casi (Centro 'XY', Associazione 'XY', sigla 'XY') si può pubblicizzare nella seguente maniera: 'nome' e 'cognome', 'psicologo' o 'psicologo-psicoterapeuta' o 'psicologo clinico' presso il Centro 'XY' (o altra definizione), con la possibilità di menzionare i titoli, l’area, il setting e il modello teorico-clinico della disciplina specifica che viene esercitata.

 

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