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GUIDA PER LE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE VIA INTERNET E A DISTANZA APPROVATE DAL CNOPnelle
more di una codificazione deontologica nei termini di cui all’articolo
41 del Codice Deontologico degli psicologi italiani.
PRINCIPI
GENERALI
1.
I principi etici e le regole di deontologia professionale dello psicologo
si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse,
vengono effettuate a
distanza, via Internet o con
qualunque altro mezzo.L’utilizzo di tali mediazioni per la pratica
professionale richiede particolare attenzione e cautela da parte dello
psicologo, soprattutto laddove esse sono non usuali, innovative o
sperimentali e comunque in carenza di conoscenze sulle implicazioni
secondarie del loro utilizzo sia sul piano della teoria e della tecnica
professionale, che sul piano relazionale. 2.
La conoscenza del Codice Deontologico è indispensabile
per una attenta riflessione sullo sviluppo dell’intervento
professionale dello psicologo, soprattutto nei casi di
utilizzo di mezzi di comunicazione nuovi per tale ambito e nei casi
di limitata esperienza professionale. 3.
Ogni nuovo o innovativo mezzo di comunicazione utilizzato
nell’esercizio della professione di psicologo necessita
dell’identificazione del profilo delle sue specifiche caratteristiche e
quindi delle sfide professionali che pone sul piano dell’appropriatezza
epistemologica, teorica, tecnica e deontologica. 4.
Al momento attuale, in base alla deliberazione n. 19
del 23 marzo 2002 del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Psicologi Italiani, le pratiche di attività psicodiagnostica e
psicoterapeutica effettuate via Internet potrebbero risultare non conformi
ai principi espressi negli artt. 6, 7 e 11 del vigente Codice Deontologico
degli Psicologi Italiani, ed in tal caso sarebbero sanzionabili. ASPETTI
SPECIFICI 1.
SICUREZZA
1.1
Identità degli psicologi 1.1.1
Gli psicologi devono essere riconoscibili in modo da poterne
verificare l’identità e il domicilio. 1.1.2
Gli psicologi associati che sviluppano siti Web devono facilitarne
l'identificazione come siti appartenenti a psicologi iscritti all’Ordine
professionale. 1.1.3
Lo psicologo singolo o associato che offre prestazioni via
internet è tenuto a segnalare al proprio ordine professionale di
appartenenza l’indirizzo web del sito presso il quale eroga tali
prestazioni. 1.1.4
Gli psicologi sono tenuti a specificare la loro iscrizione
all’Ordine professionale. Se specificano anche l’appartenenza ad
associazioni scientifiche devono rendere identificabili e contattabili
tali associazioni e reperibili i relativi statuti . 1.1.5 Dove un servizio è fornito da più psicologi, questo deve essere chiaramente specificato. In ogni caso deve essere identificabile l’autore della prestazione. 1.1.6 Se i professionisti coinvolti afferiscono a professionalità diverse queste devono essere chiaramente identificabili. Nel sito web in cui vengono offerte prestazioni psicologiche devono essere fornite informazioni relative alle norme professionali e al codice deontologico vigenti, ed alle modalità di consultazioni dei medesimi. 1.2
Identificazione degli utilizzatori 1.2.1
Di norma va richiesta l’identificazione dell' utente. 1.2.2
Anche nei casi in cui una data prestazione preveda in generale
la possibilità di garantire l'anonimato dell' utente, lo psicologo deve
sempre valutarne la compatibilità caso per caso.La garanzia
dell’anonimato dovrà comportare sempre, da parte dello psicologo,
l’adozione di precauzioni supplementari, in relazione anche alla
possibilità che gli utilizzatori possano necessitare di specifiche tutele
o avere uno specifico stato giuridico (per esempio un minore). 1.2.3
Gli psicologi che garantiscono l’accesso anonimo a
prestazioni professionali devono specificare chiaramente quali prestazioni
sono compatibili con l’anonimato e quali non lo sono. 1.2.4
Le prestazioni professionali che garantiscono l’anonimato
sono allo stesso modo soggette alle regole sul consenso informato ancorché
acquisibile solo con un identificativo
del cliente. 1.2.5 Le prestazioni professionali a distanza rivolte a minori o a clienti soggetti a tutela necessitano di particolare attenzione e maggiori misure di sicurezza. Va prestata particolare attenzione alla autenticità del consenso da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale o la tutela. 1.
3 Protezione della
transazione 1.3.1
Gli psicologi devono accertarsi della sicurezza delle
transazioni, comprese le operazioni finanziarie, e della riservatezza
delle informazioni psicologiche e personali, anche attraverso l’utilizzo
di tecnologie finalizzate. 1.3.2
Va comunque ricercata la massima sicurezza sul sito Internet,
sulla linea telefonica o su altri mezzi elettronici utilizzati, attraverso
idonea strumentazione (hardware e software) e compreso l' uso dei servizi
cifrati. 1.3.3
I livelli di sicurezza devono essere sempre aggiornati. 2. RISERVATEZZA
2.1
Riconoscimento dei limiti 2.1.1
Gli psicologi devono assicurarsi che gli utenti siano informati
sulla legislazione relativa alla protezione di dati su qualsiasi tipo di
supporto siano registrati, alla comunicazione delle informazioni e sui
limiti alla riservatezza, per esempio nei casi in cui ricorre obbligo di
referto o di denuncia. 2.1.2
Gli utenti vanno informati circa i dati custoditi e i loro
diritti su di essi. 2.2
Conservazione dei dati 2.2.1
Le regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si
applicano anche per le prestazioni a distanza per qualsivoglia tipologia
di supporto o tecnologia venga utilizzata. 2.2.2
Gli psicologi devono tenere conto della possibilità che
l’interazione attraverso mezzi telematici può comportare la
registrazione e la memorizzazione delle informazioni anche da parte
dell’utente. 3.
3.
RELAZIONE
CON LE CARATTERISTICHE DI SPECIALI SERVIZI OFFERTI DA INTERNET
3.1
3.1
Gli psicologi che offrono prestazioni a distanza devono tenere
conto che il servizio è utilizzabile anche al di fuori dei confini
nazionali e che gli utenti possono afferire a nazionalità, etnie,
religioni, costumi e riferimenti normativi disomogenei rispetto a quelli
del professionista, nonché del fatto che regolamentazioni diverse (o
assenti) della professione di psicologo in altre nazioni possono indurre
aspettative inadeguate, incongrue o errate da parte dell’utilizzatore. 4. APPROPRIATEZZA
4.1
La ricerca di base 4.1.1
In considerazione del rapido sviluppo dei sistemi di
comunicazione e delle ricadute di questi sulla pratica professionale a
distanza, gli psicologi devono utilizzare con cautela soprattutto quelli
ancora mancanti di una base di ricerca consolidata. 4.1.2
È un dovere professionale dello psicologo che opera a distanza
di informarsi sulle caratteristiche e sui limiti dei mezzi utilizzati e di
tenere conto della ancora ridotta disponibilità di informazioni sulle
differenze con l’interazione diretta. 4.1.3
Lo psicologo tiene conto dei limiti della propria competenza
sugli strumenti e sulla tecnologia che utilizza e, conseguentemente,
attiva servizi ed intraprende solo attività compatibili con tali limiti. 5. COMPITI
DEGLI ORDINI TERRITORIALI
5.1.1
È opportuno che ciascun Ordine territoriale tenga un registro
aggiornato dei siti in cui gli iscritti offrono prestazioni psicologiche. 5.1.2 È opportuno che ciascun Ordine territoriale istituisca un gruppo di studio allo scopo di monitorare le attività psicologiche svolte, via internet e a distanza, nel proprio territorio di competenza.
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