|
Codice di Condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell’attivita’ Professionale degli Psicologi
INTRODUZIONE Il
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio ha adottato il Codice di
Condotta prescritto dal D.Lgs. n° 70 del 9/04/2003
che detta le regole per l' 'Attuazione della direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno'.Un'altra fonte normativa che richiedeva il suo
adeguamento al Web riguarda la pubblicità sanitaria e l'informativa
professionale che sono regolamentate da leggi specifiche. Da anni non si
può più pubblicare sui giornali, come una volta, l’elenco
interminabile e spesso fantasioso delle prestazioni del 'dottore'. Per le
targhe e i giornali 'virtuali' su internet (per esempio l’home
page) debbono valere le stesse regole fissate dalla legge
sull’informativa professionale per gli ambienti pubblici (targhe e
giornali). Dentro al sito/studio virtuale del professionista va collocato
quanto può essere contenuto nello studio reale del professionista
e dunque assoggettato alle regole del Codice Deontologico e della
normativa sulla pubblicità sanitaria.C'è infine la legge sulla Privacy
che deve trovare naturalmente applicazione anche in Internet. Il primo circoscrive le attività da svolgere in Internet. Il
secondo concerne la privacy Il
terzo articolo tratta la sicurezza delle comunicazioni, la tutela della
riservatezza e le responsabilità del professionista Il quarto
concerne le eventuali sanzioni. Il
quinto i rapporti con l’Ordine Regionale. Il
sesto riporta alcune norme transitorie per la messa a regime del codice di
condotta. In
Internet si possono svolgere attività di informazione scientifica e
professionale, attività di formazione e di psico-educazione e attività
di raccolta dati a fini di ricerca. Può occasionalmente essere condotto
anche il processo di valutazione diagnostica ed attitudinale, relativo
alle aree della psicologia del lavoro e dello sport, fermo restando
l'avere preventivamente stabilito di persona rapporti diretti.Si sono
voluti specificare alcuni limiti da non superare quali la psicoterapia,
l’attività psicologica di sostegno (il counselling), la funzione
diagnostica individuale, l’indicazione su trattamenti da effettuare,
l’espressione di giudizi sull'appropriatezza degli interventi e/o delle
diagnosi effettuati da colleghi, la manifestazione di ogni tipo di
commento, suggerimento o valutazione in relazione a casi specifici. Non si
possono offrire servizi o accettare scambi sotto forma anonima. I siti
debbono chiaramente avere l’indicazione del responsabile del sito e gli
psicologi indicare il numero di iscrizione all’Albo professionale.
Debbono essere reperibili il codice deontologico e il codice di condotta.L'Ordine
Regionale fornirà un parere di conformità del sito al Codice
Deontologico, al Codice di Condotta e alla normativa sulla pubblicità e
tale parere dovrà essere visibile sul sito.In Internet si possono fare
molte cose e la rete costituisce un potente strumento di diffusione del
sapere psicologico/psicoterapeutico e della conoscenza e dell’immagine
della professione. Oltre alle attività indicate, è
possibile aiutare chi si rivolge ad uno psicologo sul Web a
superare eventuali resistenze e difficoltà e a rivolgersi ad uno
psicologo, se lo si ritiene opportuno; suggerire indirizzi di
professionisti (incluso il proprio) o organizzazioni pubbliche e private
che possano andare incontro alle specifiche esigenze di chi scrive;
rispondere a domande generali sui differenti orientamenti nella psicologia
e psicoterapia dando informazioni corrette da un punto di vista
deontologico secondo lo spirito di colleganza; dare tutte le informazioni
necessarie per portare un contributo sulla prevenzione del disagio
mentale, familiare e sociale;
dare informazioni generali per esempio sui campi di applicazione della
psicologia. Il
Codice di Condotta entra in vigore il 1° luglio 2004 e prevede tre mesi
di tempo per richiedere all’Ordine Regionale il parere di conformità. Il Presidente dott. Emanuele Morozzo della Rocca
CODICE
DI CONDOTTA RELATIVO
ALL’UTILIZZO DI TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE A DISTANZA NELL’ATTIVITA’
Art. 1 Limiti nell’uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza 1.
L'uso di
tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è consentito agli
psicologi limitatamente allo svolgimento di attività di informazione
scientifica e professionale, di attività di formazione e di
psico-educazione e di attività di raccolta dati a fini di ricerca. 2.
Il
processo di valutazione diagnostica ed attitudinale, relativo all’area
della psicologia del lavoro e dello sport, sia basato sulla semplice
osservazione, sia basato sull'uso di materiali psicodiagnostici e
psicometrici, può essere occasionalmente condotto, con l’ausilio delle
dette tecnologie per la comunicazione a distanza e con particolare
attenzione alla tutela dei dati così acquisiti. Tali interventi saranno
limitati alle successive fasi di sviluppo del rapporto professionale e,
quindi, ai clienti e ai committenti con i quali gli psicologi abbiano di
persona preventivamente stabilito rapporti diretti, non mediati quindi
dalle tecnologie sopra menzionate. 3.
In ogni
caso, ed in particolare con l’utilizzo di internet, è vietato: a)
svolgere
attività di diagnosi, per la quale l’incontro di persona con il
cliente/paziente è sempre condizione imprescindibile; b)
fornire
indicazioni su trattamenti da effettuare; c)
esprimere
giudizi sull’appropriatezza degli interventi e/o delle diagnosi
effettuati da colleghi; d)
manifestare
qualsiasi tipo di commento, suggerimento o valutazione in relazione a casi
specifici. 4.
Le
attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno di cui all'art. 1 L.
18.2.1989 n.56, le attività
a ciò affini indicate dalla
L. n. 170 del 2003, riguardante le competenze degli iscritti alla sezione
B dell’Albo e le attività di psicoterapia di cui all’art. 3 L. 56/89,
non possono essere svolte con la mediazione di tecnologie elettroniche per
la comunicazione a distanza, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per
l’impossibilità di mantenere di persona il contatto con i
clienti/pazienti. In tal caso ciò è consentito alle seguenti condizioni: a)
il
rapporto con il cliente/paziente sia già stato stabilito in precedenza di
persona e senza l’utilizzo delle tecnologie sopra menzionate; b)
per fasi
chiaramente determinate e circoscritte nel tempo; c) senza corresponsione di compenso, poiché il rapporto mediato dalle tecnologie per la comunicazione a distanza, non può configurarsi come una delle attività indicate nella prima parte di questo comma. Art.2
Consenso informato
1.
In tutti
i casi previsti dall’art. 1 gli psicologi sono tenuti ad acquisire dai
clienti e dai committenti il consenso informato per l'uso di tecnologie
elettroniche per la comunicazione a distanza. 2.
Le
regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si applicano anche per
i servizi a distanza qualunque tipologia di supporto o tecnologia sia
utilizzata.
Art. 3
Sicurezza delle comunicazioni, tutela della riservatezza e responsabilità del professionista
1.
In tutti
i casi, indicati nell'art. 1, nei quali gli psicologi si servano di
tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza per le proprie
attività scientifiche e professionali, sarà loro cura e ricadrà sotto
la loro responsabilità l'utilizzo di sistemi hardware e/o software
adeguati e aggiornati per la protezione delle comunicazioni e delle
operazioni finanziarie connesse a tali attività. 2.
È fatto
obbligo agli psicologi di fornire ai clienti e ai committenti, quando non
sia possibile l'identificazione diretta, la certificazione della propria
identità con l’uso di sistemi legalmente riconosciuti, come ad esempio
la firma digitale. Và, altresì, comunicato il numero di iscrizione
all’Ordine degli Psicologi del Lazio. 3.
Gli
psicologi possono farsi ospitare, a qualsiasi titolo, esclusivamente su
siti web nei quali risulti facilmente identificabile il nome e il recapito
del responsabile del sito. 4.
Nei siti
in cui, da parte di iscritti all’Ordine Regionale, siano offerti servizi
inerenti la psicologia e/o siano pubblicati messaggi promozionali delle
singole attività professionali in ambito psicologico, devono essere
facilmente rintracciabili il Codice Deontologico degli Psicologi italiani
e il presente Codice di Condotta dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. 5. Gli psicologi che per le loro attività scientifiche e professionali utilizzino le dette tecnologie, hanno la responsabilità diretta dell’accertamento, con l’utilizzo dei medesimi sistemi, dell’identità dei clienti e dei committenti, con particolare riferimento all’età anagrafica, al genere e al titolo di studio. In tale fase è opportuna la specificazione dell’importanza di una corretta risposta. Non sono consentiti, in nessun caso, gli accessi anonimi a servizi professionali. Una particolare attenzione deve essere prestata all'autenticità del consenso e alla identificazione di coloro i quali richiedono l’accesso al servizio nella qualità di esercenti la potestà genitoriale o la tutela.
Art. 4
Sanzionabilità dell’inosservanza del presente atto
1.
L'inosservanza
delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta sarà
valutata ai sensi: a)
del
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ed in particolare delle norme
riportate negli artt. 5 (comma 1), 17 (comma 1) e 24 (comma 1); b)
del
Codice sulla Privacy, in vigore dal 1 gennaio 2004; c)
della
normativa dettata per la regolamentazione della pubblicità in ambito
sanitario. 2.
Qualora
l'inosservanza disposta dal I comma sia rilevante ai sensi dell’art. 10
D.L. 9 aprile 2003 n. 70 (Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione,
in particolare il commercio elettrico, nel mercato interno), l’Ordine
Regionale provvederà a darne segnalazione all'Autorità amministrativa
competente, indicata nell'art. 21 dell’indicato D.L. . 3. Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente articolato, gli psicologi sono tenuti al rispetto dell’Atto di Indirizzo in materia di utilizzo delle tecnologie per la comunicazione a distanza, adottato dal Consiglio Nazionale degli Psicologi e che con il presente atto viene recepito, ad esclusione delle norme in contrasto con le disposizioni di questo Codice di Condotta. Art. 5 Rapporti con l’Ordine degli Psicologi del Lazio
1.
Lo
psicologo singolo o associato, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio, che intenda apparire e/o operare in un sito internet che eroga
servizi è tenuto a richiedere, preventivamente, un parere al proprio
Ordine Regionale. Nella richiesta dovranno essere indicati: a)
indirizzo
web del detto sito; b)
nome,
cognome ed eventuale titolo professionale del responsabile; c)
sistemi
hardware e/o software di protezione delle comunicazioni, utilizzati dal
sito stesso; d)
natura
dei servizi offerti e delle modalità operative di erogazione. 2.
Nel caso
di siti multidisciplinari deve essere indicato, nella richiesta di parere
prevista dal I comma, lo psicologo referente all’Ordine Regionale. 3.
L'Ordine
Regionale fornirà un parere di conformità al Codice Deontologico, al
Codice di Condotta e alla normativa sulla pubblicità. Il rilascio del
detto parere potrà essere subordinato alla richiesta, da parte
dell’Ordine, e alla fornitura da parte del gestore del sito, delle
informazioni relative all’avvenuto adeguamento, da parte di quest'ultimo,
ai principi e alle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta. 4. Lo psicologo che ottiene il parere di conformità dall’Ordine Regionale dovrà attenersi alle disposizioni del presente Codice di Condotta, pena la revoca del parere stesso. In ogni caso la richiesta di parere dovrà essere reiterata all’inizio di ogni anno solare. La prima scadenza per il rinnovo del parere di conformità dovrà essere presentata all’inizio del 2006. 5.
In caso
di parere favorevole di conformità da parte dell’Ordine Regionale, nel
sito ne dovrà essere data chiara e visibile comunicazione, con
indicazione del numero di protocollo e data della pratica. 6.
Nel caso
in cui, dopo il rilascio del parere favorevole di conformità,
intervengano modifiche sostanziali nell’attività del sito, lo psicologo
interessato dovrà richiedere all’Ordine Regionale il rilascio di un
nuovo parere. 7.
L'Ordine
degli Psicologi del Lazio istituirà un Osservatorio permanente dei
servizi psicologi offerti 8. L'Osservatorio permanente richiederà suggerimenti, commenti e segnalazioni agli psicologi che offrono servizi sul web e offrirà agli stessi un supporto di consulenza. Art. 6
Pubblicazione – regime transitorio
1. Il presente Codice sarà pubblicato sul primo utile Notiziario dell'Ordine degli psicologi del Lazio, oltre che sul sito internet dello stesso Ordine ed entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2004. 2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente Codice, tutti gli psicologi, iscritti all’Ordine Regionale, singoli o associati, che, a qualsiasi titolo, operino già in internet o, comunque, utilizzino mezzi di comunicazione a distanza, dovranno richiedere all’Ordine Regionale stesso il parere di conformità previsto dall’art. 6.
La bozza iniziale poi discussa, modificata e approvata dal Consiglio degli Psicologi del Lazio è stata redatta dal Gruppo di lavoro dell’Ordine 'Psicologia on-line' composto da Guido Crocetti (referente), Giorgio Cavallero, Antonio Cucino, Paolo Renza, Pietro Stampa, con la collaborazione di Federica Mazzeo. Il prodotto finale è esclusiva responsabilità del Consiglio dell’Ordine.
| |||
CISP
www.psic.tv
www.cisp.info
www.attacchidipanico.it
www.psicoterapie.org
www.tossicodipendenze.net Copyright © CISP |